Bed e Breakfast e partita iva

QUANDO OCCORRE APRIRE LA PARTITA IVA AD UN BED AND BREAKFAST: l’esempio pugliese.

 

Il termine ” Bed and Breakfast” di etimologia anglosassone, nasce in Inghilterra e letteralmente significa “letto e colazione”. Si tratta di una piccola struttura ricettiva qualificata che si sta oramai diffondendo in tutto il mondo, Italia compresa, dove sta ottenendo un successo sempre maggiore.
Si attrezzano a questo scopo generalmente case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcune stanze dell’appartamento o della struttura abitativa. I Bed and breakfast consistono, soprattutto, in una fonte alternativa di guadagno per le famiglie che decidono di integrare il loro reddito mediante l’avvio di quest’attività, grazie all’utilizzo di parte della loro abitazione o sfruttando proprietà di altri immobili per offrire ospitalità.

Fino al 2001, il turismo in Italia era regolato dalla legge quadro del 17 marzo del 1983, n. 217,in seguito nel 2001, viene redatta la nuova legge quadro per il turismo (29 marzo 2001, n. 135) la quale ha l’obiettivo di indicare le tendenze future del mercato turistico.

Dal punto di vista normativo, non esistono a livello nazionale, provvedimenti riguardanti espressamente la formula del B&B. Sono state invece le singole Regioni ad individuare e sancire, con leggi proprie, le caratteristiche distintive dell’attività di Bed & Breakfast ed i requisiti minimi necessari per il suo svolgimento.La mancanza di una normativa unificante a livello nazionale non costituisce un ostacolo decisivo allo sviluppo ottimale del B & B, che, con differenze minime fra una regione e l’altra, si sta ormai concretamente affermando.

In Puglia la normativa di riferimento è laLegge Regionale n° 17 del 2001, che ha conosciuto in poco più di dieci anni una notevole diffusione, la quale ha visto rinnovare profondamente la sua disciplina legislativa dalla Legge Regionale 7agosto2013, n.27, “Disciplinadell’attivitàricettivadiBedandBreakfast.

Essa si differenzia dalle normative precedenti per obblighi, regole e sanzioni, ma soprattutto perché consente un doppio livello di attività, di tipo familiare o di tipo imprenditoriale per chi volesse stare aperto tutto l’anno o avesse più di tre camere.A tal proposito, l’articolo 1, 2° comma, della Legge Regionale 27/2013 individua due tipologie di B&B: a conduzione familiare, cioè sotto forma di attività non imprenditoriale, quindi non professionale (detta anche occasionale o non abituale), e in forma imprenditoriale, cioè professionale (ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile).

Anche la precedente Legge Regionale 17/2001 individuava, sia pure implicitamente e non esplicitamente, queste due forme di gestione di un B&B, ma, a differenza della Legge Regionale 27/2013, non faceva discendere da questa distinzione di forme giuridiche dell’attività di B&B differenze che non fossero quelle di natura civilistica e soprattutto fiscale che da essa derivano.

Il nuovo testo di legge colma un buco legislativo di una vecchia normativa senza regolamento, facendo una chiara distinzione tra il Bed & Breakfast caratterizzato da attività non continuativa, e quello caratterizzato da attività continuativa (Art.1). Tra gli obblighi principali che derivano per il B&B a conduzione familiare, è che esso non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese, e rappresenta l’attività svolta da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione (con un massimo di tre camere e nove posti letto, Art.2); la norma imposta è l’esercizio dell’attività per un minimo di 90 e un massimo di 270 giorni l’anno.

I B&B in forma imprenditoriale, hanno invece l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese (Art.3); essi devono rappresentare un’attività ricettiva di tipo continuativo, in un immobile con un massimo di 6 camere e 18 posti letto. Un B&B di tipo imprenditoriale finisce dunque per avvicinarsi più a un affittacamere.

Entrambe le tipologie di B&B hanno infine l’obbligo di esercitare l’attività nell’unità abitativa di chi vi ha domicilio (o al massimo in una unità abitativa distante 100 metri -legge regionale 24 luglio 2001, solo per comuni con meno di 10.000 abitanti); solo per i B&B in forma imprenditoriale, nella struttura può avere domicilio un familiare del titolare o un socio.

Il nuovo testo di legge consente agli operatori che hanno aperto un Bed & Breakfast dopo il 7 agosto 2013, di conformarsi alla norma stessa entro sei mesi dalla pubblicazione. Invece i Bed and Breakfast che hanno aperto precedentemente, possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016 (art. 14).

Vengono  evidenziati  inoltre i requisiti minimi obbligatori rispetto alla clientela del B&B, come la metratura delle camere (la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunale), il garantire la disponibilità di almeno un bagno ogni due stanze, la pulizia quotidiana dei locali, la somministrazione della prima colazione , preferendo prodotti tipici e tradizionali, ma anche pietanze normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore.

All’art.5 della legge, si leggono ulteriori vari obblighi da rispettare, prima poco chiari, come per esempio il dovere di esporre al pubblico i prezzi applicati (comunicati, in base alla nuova Legge, anche al Comune), i periodi di attività, la capacità ricettiva massima; è obbligatoria anche una dichiarazione di idoneità o meno della struttura a offrire ospitalità a persone diversamente abili. Con le nuove regole previste dalla legge, le abitazioni destinate all’attività di B&B seguono ovviamente la norma di dover esporre il marchio regionale identificativo della tipologia.

Inoltre, come da Art.4, l’esercizio dell’attività di B&B è consentito solo dopo aver presentato al comune la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), come per tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso; essa deve contenere le generalità complete del richiedente, denominazione e ubicazione del B&B, planimetria, numero delle camere, eventuale iscrizione al Registro delle Imprese (se necessario). In caso di subingresso di titolare, si dovrà presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Un aspetto  importante è rappresentato dal fatto che l’esercizio di un b&bpuò avvenire senza necessariamente aprire la Partita Iva, e cioè in maniera non imprenditoriale, solamente quando l’attività viene svolta saltuariamente, in modo occasionale e non continuativo, senza l’organizzazione dei mezzi tipici di un’attività professionale. Non occorre alcun tipo di comunicazione, neppure l’iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.

Affinché l’attività di bed and breakfast rientri nell’ambito del lavoro occasionale, è necessario che si rispettino certi indicatori, ossia:

  • Affitto occasionale e non massivo delle stanze;
  • Essere titolare di altre attività con redditi (lavoro dipendente, attività professionale, etc.);
  • Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari;
  • Utilizzo dei familiari per erogare servizi agli ospiti (rifacimento stanze, pulizia colazioni, etc.);
  • Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi;
  • Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente.

Naturalmente ogni caso è specifico e va analizzato singolarmente.

Sarà poi l’Agenzia dell’Entrate a valutare l’ambito di appartenenza dell’attività svolta, sulla base di questi o altri indicatori, che se rispettati, non faranno sorgere l’obbligo di apertura della partita IVA, permettendo l’esercizio in maniera occasionale.

I ricavi derivanti dallo svolgimento di un’attività di bed and breakfast svolta in modo occasionale sono qualificabili come redditidiversi di cui all’articolo 67 comma 1 lett. i) del Tuir(Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dati dalla differenza tra i proventi realizzati e le spese inerenti documentabili, quali l’approvvigionamento di generi alimentari, il materiale per la pulizia e suoi addetti, le utenze domestiche.

Dal punto di vista fiscale, non sussistendo i presupposti per qualificare l’attività di b&b come attività imprenditoriale e quindi con necessaria apertura di partita IVA, gli unici obblighi da rispettare sono:

  • il rilascio di una ricevuta all’atto dell’incasso, con marca da bollo da 2 € sull’originale se l’importo percepito supera i 77,47 €;
  • la conservazione della documentazione attestante le spese inerenti l’attività;
  • il riporto, sul quadro RL della dichiarazione dei redditi, del reddito percepito al netto delle spese sostenute.

Il reddito è soggetto a tassazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) nei modi ordinari, ma il venir meno di tutti gli altri adempimenti di cui invece deve farsi carico un’attività imprenditoriale può essere sicuramente considerato un vantaggio per chi vuole mettere a disposizione i propri alloggi anche solo per qualche mese l’anno.

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’esercizio di un’attività d’impresa occasionale – a condizione naturalmente che la normativa regionale lo consenta – la gestione di un B&B richiede necessariamente l’apertura della partita Iva.

Tale circostanza, si manifesta in tutte quelle ipotesi in cui l’attività d’impresa è svolta in modo continuativo e “professionale”.

I principali indicatori atti a qualificare l’attività di unb&b come imprenditoriale sono:

  • Esercizio abituale, professionale ed esclusivo con elevato ricambio degli ospiti;
  • Non avere altre e diverse attività “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.);
  • Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti;
  • Utilizzo di uno o più collaboratori per erogare servizi agli ospiti;
  • Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato, convenzioni piscine, biglietti ecc.);
  • Elevata pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, Internet).

Per aprire un b&b con partita IVA  è quindi necessario :

  • Avere la disponibilità di un immobile a qualunque titolo;
  • Acquisire il corretto accatastamento dell’unità abitativa e trasmettere la voltura al proprio Comune per l’espletamento delle successive procedure;
  • Acquisire tramite l’ufficio tecnico del proprio Comune (Sportello Unico per le Attività Produttive) le certificazioni in materia di messa in sicurezza dei locali, condizioni igienico-sanitarie, agibilità, requisiti minimi, come stabilito dal codice del turismo e dalle diverse normative e direttive nazionali e regionali;
  • Acquisire il certificato di somministrazione di alimenti e bevande in quanto è prevista la prima colazione;
  • Ottenere il rilascio della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • Richiedere partita iva e l’inizio attività.

I proventi derivanti dall’esercizio di attività di bed and breakfast in forma commerciale, professionale e continuativa, sono considerati a tutti gli effetti redditodiimpresa di cui all’articolo 55 del Tuir, anche questi soggetti a tassazione nei modi ordinari.

In merito a ciò, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 180/E/2000 ha affermato – ai fini Iva, ma il concetto è valido anche ai fini delle imposte dirette – che “il presupposto soggettivo di imponibilità all’Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale, e il carattere saltuario della attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” si identifica con quello dell’occasionalità; ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”.

Aprire la partita Iva,  comporterà anche aprire una PEC (posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.

Aprire Partita Iva has written 22 articles