Aprire una Società – S.P.A.

La S.P.A. è una società di capitali, solitamente di grandi dimensioni, che prevede l’autonomia patrimoniale ed è utilizzata da imprese che hanno un volume di investimenti ed un tasso di rischio notevolmente elevato.

La S.P.A., abbreviazione di Società per Azioni, è caratterizzata dal ruolo chiave che svolge la struttura finanziaria e con la riforma, posta in essere dal Decreto Legislativo 6/03, si è cercato di mettere le S.P.A. nelle condizioni di emettere svariati tipi di strumenti finanziari.

Caratteristica peculiare di questa forma societaria è la limitata responsabilità dei soci sulla base del capitale sociale sottoscritto in fase di costituzione.

Peculiarità della S.P.A. è la personalità giuridica, ovvero un soggetto diverso dai soci con piena autonomia patrimoniale, vale a dire che i soci conferiscono denaro attraverso le azioni, e la personalità giuridica li amministra.

Ai soci spettano svariati diritti tra i quali:

  1. Ripartizione degli utili, che nella fattispecie si chiamano dividendi;
  1. Ripartizione del patrimonio residuo in caso si liquidazione.

Per aprire una Società per Azioni S.p.A. bisogna rispettare alcune condizioni:

  1. Recarsi presso uno studio notarile per redigere l’atto costitutivo e lo statuto della società che deve riportare al suo interno la sede principale, l’oggetto sociale e il capitale sociale;
  1. B. per aprire una S.P.A. il capitale sociale non può avere un valore inferiore ai 50.000 euro.
  2. Firma del contratto tra i soci, o qualora vi sia un socio unico la firma dell’atto unilaterale;
  3. La società deve essere iscritta al registro delle imprese, presso gli uffici andrà depositato l’atto costitutivo e in quel frangente si stabilirà la separazione patrimoniale tra quello societario e quello dei soci;
  4. Il capitale sociale è diviso in azioni che sono dei titoli di credito che si possono autonomamente acquistare o vendere sul mercato; in virtù dell’acquisto di dette azioni si diventa soci e per contro vendendole si trasferisce questa qualità a terzi;
  5. La S.P. A. è obbligata a nominare un organo di controllo interno, ovvero un collegio sindacale.

 

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