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ire una Snc, la societa in nome collettivo.
La Snc, che sta per società in nome collettivo, è una tipologia di società di persone molto diffuso poiché consente l’esercizio di tutte le attività; questa forma societaria è disciplinata negli articoli 2291 e2312del Codice Civile.
Peculiarità della società in nome collettivo è la responsabilità illimitata e solidale dei soci, vale a dire che costoro rispondono con il loro patrimonio personale ad eventuali debiti contratti dalla società sessa.
La Snc può essere costituita, secondo quanto prescritto dall’articolo 2296, sia con un atto pubblico che mediante scrittura privata autenticata da un notaio e, in entrambi i casi, si dovrà provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Come previsto dall’articolo 2295 l’atto costitutivo di una Snc deve contenere:
- NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, DOMICILIO E CITTADINANZA DI TUTTI I SOCI;
- LA RAGIONE SOCIALE: la società in nome collettivo deve svolgere le sue attività assumendo un nome, cosiddetta ditta, con il quale opera, ciò serve ad identificare il soggetto giuridico. La nomenclatura deve contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili e l’indicazione del rapporto sociale;
Es: “ Mario Rossi Snc”
- L’INDICAZIONE DEI SOCI CHE DETENGONO L’AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SNC: l’articolo 2295 obbliga all’indicazione dei soci che possiedono il potere amministrativo e la rappresentanza legale. Questi sono obbligati, inoltre, alla tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili come previsto dall’articolo 2214 (libro giornale e libro inventari e tutte le scritture proprie di ogni tipologia e dimensione della società posta in essere);
- LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’ ED EVENTUALI SEDI SECONDARIE: la sede legale è quella riportata nell’atto costitutivo e nello statuto, ed è li che si trovano in pianta stabile coloro che hanno la rappresentanza. La sede indicata è fondamentale per individuare l’ufficio del Registro delle Imposte e per la determinare il Foro competente in caso di controversie;
- L’OGGETTO SOCIALE: vale a dire la minuziosa descrizione delle possibili attività che la società vorrà svolgere dopo la costituzione;
- I CONFERIMENTI DI CIASCUN SOCIO, IL VALORE DI ESSI E LA VALUTAZIONE;
- LE MANSIONI A CUI SONO TENUTI I SOCI D’OPERA: i soci d’opera sono soggetti che si impegnano a lavorare fattivamente ed a conferire alla società il risultato del loro lavoro;
- LE MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI, LA QUOTA DEGLI UTILI E DELLE PERDITE PER CIASCUN SOCIO;
- LA DURATA DELLA SOCIETA’: bisogna indicare un tempo di durata della snc, ma questo non costituisce un limite temporale, poiché si può prorogare a tempo indeterminato anche solo tacitamente come previsto dall’articolo 2307.